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L’Art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio

A chi è rivolto

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando vi sia il consenso di entrambi i coniugi, non vi siano figli minori o figli con disabilità grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

Descrizione

L’Art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

La richiesta può essere presentata:

  • nel Comune di residenza di uno dei coniugi; nel Comune in cui è iscritto l'atto di matrimonio civile;
  • nel Comune in cui è trascritto l'atto di matrimonio religioso. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. 

Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.

Come fare

La procedura davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune prevede i seguenti passaggi.

Presentazione dell'istanza da parte di uno o entrambi i coniugi, da predisporre sul modello del Comune.

Stipula dell'accordo: l’Ufficiale di Stato Civile fissa un appuntamento, al quale si presenteranno personalmente e congiuntamente entrambi i coniugi, soli o con l'assistenza facoltativa di un avvocato, per rendere la dichiarazione di accordo per la separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento, modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Viene così redatto l’atto contenente l’accordo, sottoscritto dalle parti e dall'Ufficiale di Stato Civile, che successivamente procede all'iscrizione negli appositi registri.

A conclusione dell’incontro si stabilisce un ulteriore appuntamento per la conferma dei patti sottoscritti, in un termine non inferiore ai trenta giorni dalla data dell’accordo già firmato. Le parti dovranno pagare la somma di 16,00 euro a titolo di diritto fisso.

Conferma dell’accordo: i coniugi devono presentarsi congiuntamente e personalmente davanti all’Ufficiale di Stato Civile, alla data stabilita, per la conferma della volontà di separarsi o divorziare. Da questo momento la separazione consensuale/scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi diventa definitiva.

La conferma dell'accordo non è prevista nei casi di sole modifiche delle condizioni di separazione o divorzio.

Cosa serve

I richiedenti devono presentare un documento d'identità in corso di validità.
In caso di divorzio, devono presentare anche la sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno tre anni a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale. In caso di modifica delle precedenti condizioni, devono presentare anche il precedente accordo.

Cosa si ottiene

La separazione consensuale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio.
Ove richiesto dagli interessati, la modifica o la stipula di accordi di separazione o divorzio. 

Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di trenta giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo. Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.

Costi

Diritto fisso di € 16,00 da pagare con bonifico.

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Ulteriori informazioni

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.

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26
Feb/24

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