A chi è rivolto

Ai cittadini comunitari.

Descrizione

Con il Decreto Legislativo n. 30 del 06.02.2007 viene attuata la direttiva comunitaria n. 2004/38 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

  • Per i soggiorni in Italia, per un periodo inferiore a 3 mesi, il cittadino comunitario è libero di soggiornare senza richiedere nessun visto e permesso, carta di soggiorno e richiedere l’iscrizione anagrafica. 
  • Per il cittadino comunitario che soggiorna stabilmente per un periodo superiore a 3 mesi deve richiedere per sé e per gli eventuali suoi familiari al seguito: 
    1. l’iscrizione anagrafica presso l’Ufficio Anagrafe del Comune dove ha stabilito la dimora abituale;
    2. il rilascio dell’attestazione del diritto di soggiorno.
Come fare

La richiesta per il rilascio dell’attestazione di diritto di soggiorno deve essere fatta all’Ufficio Anagrafe, tramite il modulo in allegato.

Cosa serve

I requisiti per ottenere l’iscrizione anagrafica e l’attestato del diritto di soggiorno sono: 

  • essere lavoratore subordinato o autonomo in Italia;
  • essere studente (iscritto ad un corso di studi o di formazione professionale);
  • essere familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che è già residente in Italia.

In ogni caso:

  • disporre per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti;
  • disporre per sé e per i propri familiari di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi, spese sanitarie e ricoveri ospedalieri in Italia;
  • dimorare abitualmente sul territorio del Comune.
Cosa si ottiene

Attestazione di soggiorno valevole 5 anni o permanente a seconda dei casi.

Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

30 giorni dalla data della richiesta.

Costi

N. 2 marche da bollo da 16.00 euro l'una.

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26
Feb/24

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